{"id":41460,"date":"2026-08-31T16:24:42","date_gmt":"2026-08-31T14:24:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.itlas.com\/?post_type=cp_blog&#038;p=41460"},"modified":"2026-10-14T09:31:51","modified_gmt":"2026-10-14T07:31:51","slug":"addio-ai-claim-green-da-settembre-per-la-sostenibilita-servono-dati-certificazioni-e-fatti-dimostrabili","status":"publish","type":"cp_blog","link":"https:\/\/www.itlas.com\/it\/blog\/addio-ai-claim-green-da-settembre-per-la-sostenibilita-servono-dati-certificazioni-e-fatti-dimostrabili","title":{"rendered":"Addio ai claim &#8220;green&#8221;: da settembre per la sostenibilit\u00e0 servono dati, certificazioni e fatti dimostrabili"},"content":{"rendered":"\n<p>La parola <em>green<\/em>, da sola, d\u2019ora in poi non baster\u00e0 pi\u00f9. Stessa cosa vale per <em>sostenibile<\/em>, <em>ecologico<\/em>, <em>amico dell\u2019ambiente<\/em>, <em>biodegradabile<\/em>, <em>a basso impatto<\/em>, <em>rispettoso dell\u2019ambiente<\/em>. E cos\u00ec via. Dal 27 settembre l\u2019Italia applicher\u00e0 infatti le disposizioni della <strong>direttiva europea sul greenwashing<\/strong>, recepita con il decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio scorso, formalmente entrato in vigore a marzo. Non sar\u00e0 solo una questione di linguaggio ingannevole: la direttiva interviene anche sulla durabilit\u00e0, la riparabilit\u00e0, l\u2019obsolescenza precoce e le informazioni da fornire ai consumatori.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Le novit\u00e0 \u2013 che sono state inserite direttamente nel \u201cCodice del consumo\u201d \u2013 non sono un divieto per le imprese di parlare di sostenibilit\u00e0. Il concetto che viene introdotto dalla nuova normativa \u00e8 che, nel presentare se stessa e i propri prodotti, <strong>l\u2019azienda non pu\u00f2 pi\u00f9 utilizzare formula generiche o vaghe rispetto ai risultati che realmente pu\u00f2 dimostrare<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>La <strong>comunicazione <\/strong>utilizzata dovr\u00e0 essere <strong>specifica, comprensibile, pertinente, proporzionata, dimostrabile e non idonea a creare nel consumatore un\u2019impressione ambientale che sia maggiore di quanto non lo sia in realt\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>La direttiva \u2013 che va a modificare sia la disciplina sulle pratiche commerciali sleali che quella sui diritti dei consumatori, gi\u00e0 esistenti a livello europeo \u2013 dovr\u00e0 essere applicata in primo luogo alle <strong>comunicazioni di carattere commerciale rivolte al consumatore<\/strong>. Un\u2019area molto estesa, che comprende la <strong>pubblicit\u00e0<\/strong>, i <strong>siti web<\/strong> e quello di <strong>e-commerce<\/strong>, le <strong>pagine prodotto<\/strong>, le <strong>campagne social<\/strong>, i <strong>video<\/strong>, gli <strong>spot<\/strong>, le <strong>confezioni dei prodotti e le loro etichette<\/strong>, i <strong>cataloghi<\/strong>, le <strong>brochure<\/strong>, i <strong>materiali presenti nei punti vendita<\/strong>, i <strong>nomi scelti per i prodotti<\/strong>, i <strong>nomi delle linee commerciali<\/strong>. Ma anche i <strong>marchi<\/strong> e, cosa di non poco conto, i <strong>nomi stessi delle imprese<\/strong>. Oltre a <strong>simboli, loghi e rappresentazioni grafiche che comunicano implicitamente un beneficio ambientale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Non sono estranei dalla direttiva neppure i <strong>bilanci di sostenibilit\u00e0<\/strong> e le <strong>relazioni di impatto delle Societ\u00e0 Benefit<\/strong>: pur non trattandosi di comunicazioni commerciali di tipo diretto (verso i consumatori), i loro contenuti molto spesso vengono ripresi nell\u2019ambito di mezzi di comunicazione (social media, siti web, ecc.) e quindi diventano immediatamente campo di applicazione delle nuove regole.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Entrando un po\u2019 di pi\u00f9 nello specifico, il decreto che verr\u00e0 applicato in Italia dalla fine di settembre parla di <strong>asserzione ambientale<\/strong>. Che cosa significa? Significa decidere di comunicare che il proprio prodotto ha un impatto positivo oppure nullo sull\u2019ambiente; che la propria impresa \u00e8 meno dannosa a livello ambientale rispetto alle altre; che il proprio prodotto, sotto il profilo ambientale, \u00e8 migliore di altri; che la propria azienda o il proprio prodotto hanno con il tempo migliorato il proprio impatto. Asserzioni che vengono fatte in modo esplicito \u2013 affermando per esempio che quello che si commercializza \u00e8 un <em>prodotto ecologico<\/em> \u2013 ma anche implicito, utilizzando nella propria comunicazione un insieme di componenti (parole, colori, immagini, simboli) che suggeriscono nell\u2019immaginario di chi deve acquistare che quanto si trovano di fronte possiede una determinata qualit\u00e0 ambientale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>A meno che non si sia in grado di dimostrare di possedere una eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, <strong>i claim ambientali generici ora saranno vietati<\/strong>. Insomma, per dire di essere rispettosi dell\u2019ambiente o di realizzare prodotti sostenibili diventa necessario avere le carte in regola. Oppure trasformare il messaggio in un\u2019affermazione specifica, circoscritta e dimostrabile. Aderente alla realt\u00e0. E cos\u00ec il claim \u201cconfezione ecologica\u201d diventa ad esempio \u201cconfezione realizzata con il 70% di plastica riciclata\u201d. Il semplice e scintillante \u201cprodotto sostenibile\u201d dovr\u00e0 essere trasformato in \u201clegno proveniente al 100% da foreste certificate secondo questo o quello standard\u201d. Se finora ci si affidava a un affidabile \u201cenergia verde\u201d, ora dovr\u00e0 essere precisato che \u201cil 100% dell\u2019energia elettrica utilizzata nello stabilimento proviene da fonti rinnovabili\u201d e da \u201cbiodegradabile\u201d si dovr\u00e0 passare a \u201cbiodegradabile in condizioni di compostaggio industriale secondo la norma tal dei tali\u201d. Anche la formula \u201criduce le emissioni\u201d non basta pi\u00f9: per non correre rischi, meglio precisare che le \u201cemissioni di CO<sub>2<\/sub> del processo produttivo sono state ridotte del 18% rispetto al 2024, secondo il taluno o talaltro metodo di misurazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Non finisce qui. Perch\u00e9 le disposizioni parlano chiaro anche riguardo l\u2019<strong>estensione dei claim<\/strong>. Nel senso che sar\u00e0 vietato utilizzare i vantaggi parziali di un singolo prodotto nelle formule di comunicazione che si riferiscono all\u2019intero prodotto. E, se i miglioramenti conseguiti riguardano solo un preciso stabilimento o una linea produttiva, di quel vantaggio non potr\u00e0 godere l\u2019intera azienda. <strong>Va rispettato tassativamente il perimetro reale del beneficio<\/strong>. Perch\u00e9 se un\u2019azienda utilizza energia rinnovabile in una sola delle sue sedi, non pu\u00f2 definirsi complessivamente a impatto zero. Come pure non pu\u00f2 presentare come certificata un\u2019intera collezione se tale certificazione riguarda solo alcuni dei prodotti che la compongono.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Stessa cosa vale per le <strong>certificazioni<\/strong>: secondo la nuova normativa, il fatto di possedere una certificazione non pu\u00f2 indurre a formulare messaggi fuorvianti. Nel senso che, a livello di comunicazione, vanno contestualizzate e ben circoscritte.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Regole precise governeranno anche la cosiddetta <strong>neutralit\u00e0 climatica<\/strong> e la <strong>compensazione delle emissioni<\/strong>. Termini quali <em>neutro<\/em>, <em>ridotto<\/em>, <em>compensato<\/em> e <em>positivo<\/em> riferiti alle emissioni di gas serra saranno vietati se il risultato dipende dalla sola compensazione delle emissioni e se la neutralit\u00e0 deriva dall\u2019acquisto di crediti di carbonio esterni alla catena del valore del prodotto. Cosa si potr\u00e0 fare allora, in questi casi? Sar\u00e0 possibile comunicarlo quale informazione separata e precisa, ma non come dichiarazione diretta del prodotto, in quanto <strong>l\u2019eventuale riduzione attribuita al prodotto deve derivare dal suo effettivo ciclo di vita e dalla sua catena del valore, non solamente da compensazioni esterne<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>C\u2019\u00e8 poi la questione delle <strong>promesse future<\/strong>, le famose dichiarazioni di intenti. Gli impegni a medio e lungo termine \u2013 fino a oggi uno dei grandi punti di forza della comunicazione ambientale aziendale \u2013 potrebbero correre il rischio di essere considerati ingannevoli se non saranno sostenuti da impegni chiari e oggettivi, da piani di attuazione dettagliati e realistici, da obiettivi misurabili, scadenze precise, risorse assegnate, informazioni rese pubblicamente disponibili, verifiche periodiche da parte di enti terzi con risultati accessibili ai consumatori.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Uno dei capitoli pi\u00f9 spinosi che le disposizioni vanno a toccare riguarda <strong>etichette e bollini di sostenibilit\u00e0<\/strong>. Niente pi\u00f9 creazioni libere di marchi o loghi verdi aziendali, quindi. Niente pi\u00f9 autodichiarazioni dell\u2019impresa, presentate graficamente come bollini di garanzia. Ma solo etichette di sostenibilit\u00e0 stabilite da autorit\u00e0 pubbliche o che si basano su un vero sistema di certificazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Ci si avvia pertanto verso una narrazione nella quale il<strong> confronto dei prodotti sulla base della sostenibilit\u00e0, delle emissioni, della durabilit\u00e0, della riparabilit\u00e0, della riciclabilit\u00e0 e delle caratteristiche sociali<\/strong> potr\u00e0 essere fatta solamente se vengono al contempo rese disponibili informazioni sul metodo utilizzato, sul campione di prodotti o di imprese confrontati, sul periodo di riferimento, l\u2019origine dei dati e il sistema utilizzato per aggiornare le informazioni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Vengono poi introdotti <strong>divieti sulla vita dei prodotti<\/strong>. Non si potr\u00e0 dichiarare falsamente una determinata durata del prodotto, presentare come riparabile qualcosa che non lo \u00e8, pubblicizzare un bene sapendo che contiene una caratteristica progettata per limitarne la durata, spingere il consumatore a sostituire materiali di consumo prima che sia tecnicamente necessario, non informare che un aggiornamento software avr\u00e0 effetti negativi sul funzionamento del prodotto, presentare come necessario un aggiornamento che serve solamente all\u2019aggiunta di nuove funzionalit\u00e0. Al contrario, i consumatori dovranno essere informati sulla durata della garanzia commerciale, sul periodo degli aggiornamenti software, sull\u2019indice di riparabilit\u00e0, sui pezzi di ricambio, sui costi stimati, sulle modalit\u00e0 di ordinazione, sulle istruzioni di manutenzione e su eventuali limitazioni alla riparazione.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>A sorvegliare le eventuali violazioni sar\u00e0 l\u2019<strong>Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato<\/strong>, che potr\u00e0 sanzionare le pratiche commerciali ritenute scorrette con sanzioni amministrative da 5 mila a 10 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Da parte loro <strong>le aziende non saranno costrette a richiedere autorizzazioni preventive a quanto comunicheranno in materia ambientale, ma dovranno essere in grado di dimostrare quanto scelgono di comunicare<\/strong>. Le verifiche indipendenti verteranno soprattutto sulle promesse relative alle prestazioni ambientali future e i sistemi privati di certificazione.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"template":"","ct_blog_category":[804],"class_list":["post-41460","cp_blog","type-cp_blog","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Addio ai claim \u201cgreen\u201d | ITLAS<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dal 27 settembre la direttiva europea sul greenwashing vieta i claim ambientali generici imponendo alle aziende di usare dati dimostrabili.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.itlas.com\/it\/blog\/addio-ai-claim-green-da-settembre-per-la-sostenibilita-servono-dati-certificazioni-e-fatti-dimostrabili\" \/>\n<meta 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